ICI - TARSU -TOSAP

LE SCHEDE UTILI:

 I.C.I IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

CALCOLA L'ICI MODELLO DICHIARAZIONE CODICE FISCALE
CUD 2007 EDITABILE
F24 2007
730-2007
770-2007
MODELLO INPS
CERTIFICATI
DICHIARAZIONI
MODELLI
MODULI UTILI
FOGLI EXCEL
SUCCESSIONI
RISTRUTTURAZIONI
AGEVOLAZIONI
MODULISTICA
L'ICI (Imposta comunale sugli immobili) è un tributo basato sulla dichiarazione e sul versamento volontario da parte di ogni persona fisica o giuridica proprietaria dell’immobile a cui si riferisce, fatto nei confronti del Comune dove tale immobile risulta ubicato ai fini catastali.
Il servizio permette di dare conferma o ridefinire volontariamente le proprie quote ICI spettanti attraverso la comunicazione di variazione e il successivo pagamento online.
Attraverso il calcolo e il raffronto con i dati storici posseduti dal comune aderente al portale, siamo infatti in grado di proporti le quote presunte di ICI che dovresti pagare per gli anni successivi, calcolandole sulla base dei dati pregressi.
Al termine del processo di calcolo, ti sarà possibile dare conferma o comunicare al comune eventuali variazioni. Potrai quindi ridefinire volontariamente tutti gli immobili posseduti e gli importi ICI relativi, anche aggiungendo eventuali altre proprietà di nuova acquisizione, non ancora presenti negli archivi dell'amministrazione comunale.
Al termine, sarà possibile effettuare la stampa di un bollettino di conto corrente, come promemoria, o procedere con il pagamento online, mediante carta di credito.
Per immobili si intendono i fabbricati (case, garage, uffici, ecc.) ed i terreni (ai fini Ici vengono considerati oggetto d'imposta le aree edificabili).
L'ICI dovuta si calcola applicando l'aliquota stabilita dal Comune, in base alla tipologia dell'immobile, e al valore "imponibile" dello stesso.

Chi paga
Tutti coloro che possiedono fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale devono pagare l'Irpef, (Imposta sul reddito delle persone fisiche) le addizionali relative (regionale e comunale) e infine l'Ici (Imposta Comunale sugli Immobili).
Per l'Irpef e le addizionali i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tali imposte. Poiché per l'Irpef le aliquote sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili è tassato in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo della persona fisica nel quale è venuto a confluire.
L'Ici invece, si determina applicando un’aliquota stabilita dai singoli comuni. Il reddito dei fabbricati scaturisce dall’applicazione delle rendite catastali rivalutate del 5% (individuate per ogni Comune in relazione alle caratteristiche degli immobili), dal tipo di utilizzo dell'immobile, dal periodo e dalla percentuale di possesso e da una serie di altre variabili relative a categorie di appartenenza come i gruppi catastali o di riduzione/esenzione per uso (come nei casi di abitazione principale, istituti di culto ecc.).
Per l'Ici la rendita catastale, oltre ad essere rivalutata (del 5%) deve essere moltiplicata per 100 per le abitazioni appartenenti ai gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A10 e C1).
L'abitazione principale è l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale (ad esempio l'usufrutto) ed utilizzato come dimora principale dal contribuente o/e dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione con la quale si può attestare che la dimora principale è in un luogo diverso da quella anagrafica. Ai contribuenti che hanno la dimora principale nella casa di proprietà o posseduta a titolo di usufrutto o altro diritto reale, per l'Irpef e le addizionali, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare dell'intera rendita catastale dell'immobile e delle relative pertinenze.
Sia l’abitazione principale che le pertinenze sono, pertanto, esenti da Irpef e relative addizionali. La deduzione spetta anche quando:
a) la casa è la dimora principale dei familiari che vi risiedono;
b) si trasferisce la dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non venga affittata.

La deduzione per abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale.
Ai fini del pagamento dell'Ici, invece, per l'abitazione principale, viene concessa una detrazione d'imposta di base. i Comuni possono elevare tale detrazione fino ad abbattere totalmente l'imposta dovuta, e stabilire il pagamento di un'aliquota Ici ridotta; dal 2001 l'aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze. Per il fabbricato ad uso abitazione posseduto in aggiunta a quello utilizzato come abitazione principale, il reddito da assoggettare ad Irpef e relative addizionali viene determinato applicando alla rendita catastale rivalutata l'aumento di 1/3.L'aumento di 1/3 della rendita non si applica se la casa a disposizione è stata concessa in uso gratuito a un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che vi trasferisca la residenza. L'aumento di 1/3 si applica anche se l'immobile che si utilizza come abitazione principale non è di proprietà ma è detenuto in locazione.

Quando si paga
Entro il 30 giugno il contribuente è tenuto a versare un acconto pari all'imposta dovuta per il primo semestre, in proporzione ai mesi di possesso. Se l'immobile è posseduto per l'intero anno, l'importo corrisponde al 50% dell'imposta dovuta.
Dal 1° al 20 dicembre i contribuenti che non hanno provveduto a versare l'intera imposta devono effettuare il pagamento della quota a saldo. E’ comunque possibile versare l’ importo corrispondente all’intera imposta entro il 30 giugno.
Anche le detrazioni previste dalla legge o stabilite dal comune vanno divise tra la prima e la seconda rata.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in un'unica soluzione nel periodo dal 1° al 20 dicembre, applicando gli interessi nella misura del 3%.
La legge consente a chi versa in ritardo rispetto alle scadenze prestabilite di regolarizzare la propria posizione pagando, contestualmente all'imposta dovuta, gli interessi calcolati sull'imposta al tasso legale, con maturazione giorno per giorno per tutti i giorni di ritardo e una sanzione ridotta.
Tale riduzione è pari ad 1/8 del 30% dell'imposta non pagata se il versamento avviene entro trenta giorni rispetto alla scadenza e ad 1/5 del 30% se il versamento è effettuato entro un anno.

Quando presentare la comunicazione di variazione
A decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'obbligo della presentazione della dichiarazione da parte del contribuente è stato sostituito dall'obbligo della presentazione della comunicazione degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva con l'individuazione dell'unità immobiliare interessata.
Questa comunicazione deve normalmente essere presentata al comune, su apposito modello, secondo le seguenti modalità:
- entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta variazione per le variazioni intervenute fino al 31 luglio 2003;
- entro 60 giorni dalla data dell'avvenuta variazione per le variazioni intervenute dal 1° agosto 2003.

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