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L'ICI
(Imposta comunale sugli immobili) è un tributo basato
sulla dichiarazione e sul versamento volontario da parte di
ogni persona fisica o giuridica proprietaria dell’immobile a
cui si riferisce, fatto nei confronti del Comune dove tale
immobile risulta ubicato ai fini catastali.
Il servizio permette di dare conferma o ridefinire
volontariamente le proprie quote ICI spettanti attraverso la
comunicazione di variazione e il successivo pagamento online.
Attraverso il calcolo e il raffronto con i dati storici
posseduti dal comune aderente al portale, siamo infatti in
grado di proporti le quote presunte di ICI che dovresti pagare
per gli anni successivi, calcolandole sulla base dei dati
pregressi.
Al termine del processo di calcolo, ti sarà possibile dare
conferma o comunicare al comune eventuali variazioni. Potrai
quindi ridefinire volontariamente tutti gli immobili posseduti
e gli importi ICI relativi, anche aggiungendo eventuali altre
proprietà di nuova acquisizione, non ancora presenti negli
archivi dell'amministrazione comunale.
Al termine, sarà possibile effettuare la stampa di un
bollettino di conto corrente, come promemoria, o procedere con
il pagamento online, mediante carta di credito.
Per immobili si intendono i fabbricati (case, garage, uffici,
ecc.) ed i terreni (ai fini Ici vengono considerati oggetto
d'imposta le aree edificabili).
L'ICI dovuta si calcola applicando l'aliquota stabilita dal
Comune, in base alla tipologia dell'immobile, e al valore
"imponibile" dello stesso.
Chi paga
Tutti coloro che possiedono fabbricati a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale devono pagare l'Irpef,
(Imposta sul reddito delle persone fisiche) le addizionali
relative (regionale e comunale) e infine l'Ici (Imposta
Comunale sugli Immobili).
Per l'Irpef e le addizionali i redditi degli immobili sono
cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati
secondo le aliquote previste per tali imposte. Poiché per l'Irpef
le aliquote sono progressive, uno stesso reddito proveniente
da immobili è tassato in misura più o meno elevata a seconda
del reddito complessivo della persona fisica nel quale è
venuto a confluire.
L'Ici invece, si determina applicando un’aliquota stabilita
dai singoli comuni. Il reddito dei fabbricati scaturisce
dall’applicazione delle rendite catastali rivalutate del 5%
(individuate per ogni Comune in relazione alle caratteristiche
degli immobili), dal tipo di utilizzo dell'immobile, dal
periodo e dalla percentuale di possesso e da una serie di
altre variabili relative a categorie di appartenenza come i
gruppi catastali o di riduzione/esenzione per uso (come nei
casi di abitazione principale, istituti di culto ecc.).
Per l'Ici la rendita catastale, oltre ad essere rivalutata
(del 5%) deve essere moltiplicata per 100 per le abitazioni
appartenenti ai gruppi catastali A, B e C (con esclusione
delle categorie A10 e C1).
L'abitazione principale è l'immobile posseduto a titolo di
proprietà o di altro diritto reale (ad esempio l'usufrutto)
ed utilizzato come dimora principale dal contribuente o/e dai
suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini
entro il secondo grado). A tal fine rilevano le risultanze dei
registri anagrafici o l'autocertificazione con la quale si può
attestare che la dimora principale è in un luogo diverso da
quella anagrafica. Ai contribuenti che hanno la dimora
principale nella casa di proprietà o posseduta a titolo di
usufrutto o altro diritto reale, per l'Irpef e le addizionali,
spetta una deduzione dal reddito complessivo pari
all'ammontare dell'intera rendita catastale dell'immobile e
delle relative pertinenze.
Sia l’abitazione principale che le pertinenze sono,
pertanto, esenti da Irpef e relative addizionali. La deduzione
spetta anche quando:
a) la casa è la dimora principale dei familiari che vi
risiedono;
b) si trasferisce la dimora abituale a seguito di ricovero
permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che
la stessa non venga affittata.
La deduzione per abitazione principale compete per una
sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede
due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed
uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta
esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad
abitazione principale.
Ai fini del pagamento dell'Ici, invece, per l'abitazione
principale, viene concessa una detrazione d'imposta di base. i
Comuni possono elevare tale detrazione fino ad abbattere
totalmente l'imposta dovuta, e stabilire il pagamento di
un'aliquota Ici ridotta; dal 2001 l'aliquota ridotta si
applica anche alle pertinenze. Per il fabbricato ad uso
abitazione posseduto in aggiunta a quello utilizzato come
abitazione principale, il reddito da assoggettare ad Irpef e
relative addizionali viene determinato applicando alla rendita
catastale rivalutata l'aumento di 1/3.L'aumento di 1/3 della
rendita non si applica se la casa a disposizione è stata
concessa in uso gratuito a un familiare (coniuge, parenti
entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che vi
trasferisca la residenza. L'aumento di 1/3 si applica anche se
l'immobile che si utilizza come abitazione principale non è
di proprietà ma è detenuto in locazione.
Quando si paga
Entro il 30 giugno il contribuente è tenuto a versare un
acconto pari all'imposta dovuta per il primo semestre, in
proporzione ai mesi di possesso. Se l'immobile è posseduto
per l'intero anno, l'importo corrisponde al 50% dell'imposta
dovuta.
Dal 1° al 20 dicembre i contribuenti che non hanno provveduto
a versare l'intera imposta devono effettuare il pagamento
della quota a saldo. E’ comunque possibile versare l’
importo corrispondente all’intera imposta entro il 30
giugno.
Anche le detrazioni previste dalla legge o stabilite dal
comune vanno divise tra la prima e la seconda rata.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato
possono effettuare il versamento in un'unica soluzione nel
periodo dal 1° al 20 dicembre, applicando gli interessi nella
misura del 3%.
La legge consente a chi versa in ritardo rispetto alle
scadenze prestabilite di regolarizzare la propria posizione
pagando, contestualmente all'imposta dovuta, gli interessi
calcolati sull'imposta al tasso legale, con maturazione giorno
per giorno per tutti i giorni di ritardo e una sanzione
ridotta.
Tale riduzione è pari ad 1/8 del 30% dell'imposta non pagata
se il versamento avviene entro trenta giorni rispetto alla
scadenza e ad 1/5 del 30% se il versamento è effettuato entro
un anno.
Quando presentare la comunicazione di variazione
A decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'obbligo della
presentazione della dichiarazione da parte del contribuente è
stato sostituito dall'obbligo della presentazione della
comunicazione degli acquisti, cessazioni o modificazioni di
soggettività passiva con l'individuazione dell'unità
immobiliare interessata.
Questa comunicazione deve normalmente essere presentata al
comune, su apposito modello, secondo le seguenti modalità:
- entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta variazione per le
variazioni intervenute fino al 31 luglio 2003;
- entro 60 giorni dalla data dell'avvenuta variazione per le
variazioni intervenute dal 1° agosto 2003.
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